Chi comunica esiste

Statuto

Statuto Associazione Modus

ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata Modus con sede in via Carlo Matteucci, 17/B nel Comune di Padova.
L’associazione ha sede in via Carlo Matteucci, 17/B nel Comune di Padova e può istituire uffici e sedi secondarie anche in altre località.
Il trasferimento di sede non comporta modifica dell’atto costitutivo né dello statuto sociale.

ART. 2 – (Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, assistenza, formazione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
A) Diffondere in tutti gli ambiti la conoscenza e l’utilizzo delle metodologie, delle tecniche di comunicazione, formazione e divulgazione.
B) Promuovere il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione, editoriali, di contatto, di relazione a distanza, di visibilità, di raccolta iscrizioni e trattamento dati.
C) Promuovere iniziative e azioni atte a sviluppare la comunicazione, i rapporti e gli interessi fra persone, enti, aziende, uffici pubblici, associazioni ed organizzazioni sociali in genere.
D) Svolgere attività di consulenza, formazione, assistenza e rappresentanza a favore degli associati nell’ambito dei temi trattati e degli obiettivi perseguiti dall’associazione.
E) Promuovere iniziative ed azioni atte a sviluppare mezzi, sistemi e progetti di comunicazione compresi tutti i servizi correlati offerti direttamente o a mezzo convenzioni e terzi.
F) Promuovere attraverso la messa a disposizione di servizi e mezzi le attività di singoli individui, aziende, organizzazioni, associazioni e professionisti che operano o intendono operare nei vari settori di appartenenza.
G) Costituire mezzi di comunicazione e/o gestire in concessione mezzi di terzi allo scopo di creare piattaforme di comunicazione nell’ambito dello spettacolo, delle attività aziendali e professionali, di formazione, promozione, pubblicità, editoriali, web, marketing, editoria elettronica comprese radio e tv via etere e via web necessarie allo sviluppo delle attività di interesse.
H) La produzione, gestione e diffusione di audiovisivi e di opere dell’ingegno teatrali, testuali, fotografiche, grafiche, musicali, cinematografiche, radiofoniche e televisive nonché il doppiaggio, la sonorizzazione e la post produzione.
I) Svolgere l’attività editoriale in tutte le forme possibili e con qualsiasi mezzo disponibile.
L) Svolgere attività di consulenza e formazione marketing.
M) L’organizzazione di corsi, seminari, promozioni, spettacoli, fiere, manifestazioni, intrattenimento ed eventi nell’ambito dei temi di interesse per l’associazione in tutte le forme consentite anche attraverso i mezzi digitali, elettronici, piattaforme e format anche di terze parti.
N) Gestione e promozione di opere dell’ingegno e diritti d’autore.
O) Sviluppare progetti riguardanti la crescita personale e professionale delle persone fornendo formazione, consulenza, aiuto ed assistenza anche nell’ambito delle loro attività quotidiane e lavorative.
P) Sviluppare iniziative e progetti per portare aiuto e sostegno alle persone, famiglie, comunità, aziende, associazioni ed enti che si occupano di assistenza e solidarietà ed organizzazioni sociali in genere.
Q) Aderire a federazioni, associazioni ed enti nazionali ed internazionali collegati ai settori di interesse dell’associazione.
R) Potrà svolgere in via sussidiaria e marginale anche attività di tipo economico commerciale previo ottenimento delle relative autorizzazioni.
S) Previa autorizzazione da parte degli organi competenti ed in conformità alle leggi potrà aprire e gestire circoli per gli associati ed utilizzare luoghi idonei anche aperti al pubblico per l’organizzazione e promozione di spettacoli, attività ricreative, formazione, attività culturali ed eventi.

ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche, professionisti, organizzazioni ed aziende che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo o l’Amministratore Unico. L’eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Le modalità, i costi e tipologie di tesseramento e le quote o contributi associativi sono di volta in volta regolate dal regolamento di tesseramento deliberato dal consiglio direttivo o dall’amministratore unico ogni volta che il consiglio direttivo o l’amministratore unico ne ravvisi la necessità.
4. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato purché in regola con il pagamento della quota associativa, fermo restando il diritto di recesso.
5. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini previsti dal regolamento di tesseramento in vigore la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’organo direttivo (consiglio direttivo o amministratore unico) e dopo avere ascoltato le eventuali giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci,
Consiglio direttivo
Amministratore unico
Presidente
Potranno essere eletti anche un Collegio dei Revisori dei Conti ed un Collegio dei Probiviri su richiesta del consiglio direttivo, dell’amministratore unico o qualora l’assemblea dei soci ne ravveda la necessità.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso in sede o – a discrezione del presidente – da inviare via posta o e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso sia affisso che inviato via posta o e-mail dovrà contenere l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo o l’Amministratore Unico lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve:
approvare i rendiconti e bilanci;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant’altro necessario demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o dall’Amministratore Unico.

ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
2. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio.

ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo e Amministratore Unico)
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre membri ed un numero massimo di nove membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Il consiglio Direttivo può nominare un Amministratore Unico anche nella persona del Presidente.

ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. contributi di privati,
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e di solidarietà sociale.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo o dall’Amministratore Unico e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


Firmato dai soci costituendi, registrato a Padova in data 20/11/2017 Agenzia delle Entrate n. 9554